L’anatocismo è vietato nei contratti bancari dal 1° gennaio 2014

Con Decisione n. 7854 dell’8 ottobre 2015 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario ha stabilito il seguente principio di diritto, al quale dovranno attenersi tutti i Collegi territoriali: l’ art. 120 Testo Unico Bancario (in particolare il comma 2, lettera b): “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”) è in vigore già dal 1° gennaio 2014.