Statuto
ASSOCIAZIONE MUTUA CONSUMATORI
S T A T U T O
(in vigore dal 3 ottobre 2020 a seguito delle modifiche apportate)
Art. 1 – Denominazione e natura
1.1 – E’ costituita l’associazione di promozione sociale Mutua Consumatori Ente del Terzo Settore, qui di seguito indicata anche come “Associazione” e nelle comunicazioni pubbliche “MC ETS“; nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono indicati gli estremi dell’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
1.2 – L’Associazione è promossa da cooperatori e si richiama ai valori della Costituzione della Repubblica italiana, della mutualità e della sussidiarietà.
1.3 – L’Associazione ha durata illimitata e non persegue uno scopo di lucro, né direttamente né indirettamente; è indipendente da partiti politici; è laica e, in quanto tale, non legata a confessioni religiose; opera per fini di solidarietà sociale, privilegiando i cittadini svantaggiati sul piano economico e sociale, ed ha una struttura democratica e federale; svolge l’attività su tutto il territorio nazionale.
1.4 – L’Associazione non svolge attività commerciale; in particolare, non vende beni e/o servizi, non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
1.5 – Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 117/17, articolo 5, l’Associazione esercita attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Art. 2 – Sede centrale e sedi locali.
2.1 – La sede legale dell’Associazione è in Salerno, alla Via Domenico Scaramella n. 12, c/o Confunisco.
2.2 – L’Associazione è organizzata su base regionale; ciascuna federazione regionale stabilisce la sua sede e può istituire sedi locali dell’Associazione.
Art. 3 – Fini
3.1 – L’Associazione persegue lo scopo di migliorare la qualità della vita dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, rappresentandone, difendendone e promuovendone i diritti, individuali e/o collettivi.
3.2 – In particolare, l’Associazione agisce per:
- a) l’organizzazione degli associati, finalizzata a interloquire con le istituzioni competenti in materia; b) la costruzione di un sistema, radicato sul territorio, di assistenza e informazione ai cittadini, valorizzando anche il volontariato; c) la promozione della cultura audiovisiva e cinematografica attraverso la realizzazione di rassegne, festival, premi e laboratori di alfabetizzazione del pubblico, l’educazione all’immagine per e nelle scuole di ogni ordine e grado d) la tutela della legalità nel mercato; e) la tutela della salute pubblica e della sicurezza, con particolare riferimento alle produzioni agro-alimentari, ittiche e farmaceutiche, ai servizi sanitari, d’igiene ed ambientali; f) la tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla loro eco-compatibilità, al risparmio energetico, al prezzo o alla tariffa; g) la diffusione della pratica della lealtà e della chiarezza nella pubblicità commerciale, nelle sue varie forme, contrastando le forme di pubblicità ingannevole; h) l’accessibilità del pubblico ai mezzi d’informazione di massa e l’uso pluralistico degli stessi; i) la tutela dei fruitori di servizi pubblici e/o di interesse pubblico, la promozione delle carte dei servizi con standard di qualità, di efficienza e di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori; k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico; l) la tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori, degli investitori non istituzionali, degli assicurati e dei turisti; m) la prevenzione del ricorso all’usura; n) la tutela del diritto collettivo alla riservatezza dei consumatori e degli utenti; o) la vigilanza sulla diffusione e l’applicazione delle regole dell’economia di mercato, inclusa la libera concorrenza tra le imprese, la tutela dei marchi e il contrasto delle contraffazioni; p) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l’equità dei rapporti contrattuali; q) la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità di Garanzia; r) la promozione del ricorso a strumenti di conciliazione per risolvere controversie commerciali; s) la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di comunicazione quali, ad esempio, la telefonia, internet, la posta ordinaria ed elettronica, le telecomunicazioni, la stampa e le trasmissioni radiotelevisive; t) il diritto all’istruzione e alla formazione professionale; u) la promozione dell’emanazione e/o dell’aggiornamento delle normative regionali nelle materie attinenti i diritti dei consumatori e degli utenti; v) la promozione dell’emanazione di provvedimenti amministrativi da parte degli enti locali e degli uffici pubblici in genere nelle materie attinenti i diritti e le tutele dei consumatori e degli utenti; w) la promozione dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e degli utenti, attraverso la diffusione ai consumatori e agli utenti di tutte le informazioni e le conoscenze utili per orientare comportamenti consapevoli e tutelare i loro diritti; z) la protezione dell’ambiente e la valorizzazione della natura, promuovendo l’uso razionale del suolo, delle risorse naturali e le produzioni ecosostenibili.
3.3 – Ai fini dell’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’Associazione opera nei seguenti settori: educazione e formazione; ambiente; cultura; ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale; tutela dei diritti; tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori; tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari.
Art. 4 – Mezzi.
4.1 – L’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; le attività di assistenza e tutela individuale sono svolte utilizzando le disponibilità volontarie dei soci con competenze specifiche o rivolgendosi a soggetti esterni convenzionati.
4.2 – Le attività dell’Associazione elencate nel precedente articolo sono svolte, a titolo esemplificativo, attraverso i seguenti strumenti: a) ricevimento e assistenza dei cittadini presso le sedi; b) organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione e/o aggiornamento e/o orientamento, attività di ricerca e studio in genere, anche in collaborazione con scuole, sia pubbliche che private; c) redazione e diffusione di pubblicazioni informative, anche a carattere periodico, e/o opuscoli, particolarmente in materia di educazione al consumo; d) manifestazioni pubbliche; e) interventi in trasmissioni televisive e/o radiofoniche, comunicati stampa e siti internet; f) interlocuzione con le istituzioni pubbliche locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; g) adesione a organismi locali competenti nelle materie oggetto dell’attività dell’Associazione; h) partecipazione a procedimenti amministrativi e giudiziari; i) gestione, diretta o su convenzione, di impianti sportivi, oasi naturalistiche, biblioteche, banche dati, beni confiscati e attività artistiche, culturali o ricreative; l) organizzazione di gite e viaggi; m) raccolta fondi per specifiche finalità sociali, con rendiconto autonomo rispetto al bilancio dell’Associazione; n) messaggi pubblicitari; o) azioni legali a sostegno degli organi preposti ad accertare e reprimere condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli utenti.
4.3 – L’Associazione, quale ente esponenziale costituito per la difesa dei beni e degli interessi collettivi sopra indicati, si riserva di adire le vie legali, attraverso gli strumenti della costituzione di parte civile, dell’intervento in processi civili e/o penali, del ricorso giurisdizionale amministrativo, del ricorso amministrativo e di ogni altro atto, al fine di tutelare, nelle competenti sedi, gli interessi collettivi di cui è portatrice.
Art. 5 – Rapporti tra l’Associazione e i terzi
5.1 – L’Associazione può collegarsi, convenzionarsi e/o accreditarsi con istituzioni, enti di diritto pubblico o privato, associazioni e loro federazioni; l’attività dell’Associazione nei confronti di soggetti estranei è esercitata in modo occasionale.
5.2 – Su proposta motivata del Consiglio direttivo, l’Assemblea può riconoscere la qualità di “benemerito” alle persone, fisiche e/o giuridiche, che si siano segnalate per le buone prassi adottate nei confronti dei soci dell’Associazione ovvero abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione; la qualifica di benemerito non è equiparata a quella di socio ordinario dell’Associazione.
Art. 6 – Acquisto della qualità di socio
6.1 – La qualità di socio può essere acquistata da qualunque persona fisica; per l’acquisto della qualità di socio, non è necessaria la maggiore età, ferme restando le limitazioni previste dalla legge in tema di capacità di agire.
6.2 – Gli aspiranti soci dovranno compilare l’apposita domanda di iscrizione presso una sede e versare la quota d’iscrizione.
6.3 – L’aspirante socio acquista la qualità di socio, con i conseguenti diritti e doveri, all’atto del pagamento della quota d’iscrizione annuale, la quale sarà determinata dal Direttivo nazionale.
6.4 – Le quote associative sono uguali per tutti; i soci corrispondono la sola quota associativa ordinaria e l’iscrizione ha validità annuale.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio
7.1 – La qualità di socio si perde in uno dei seguenti casi: a) mancato rinnovo dell’adesione; b) dimissioni; c) espulsione; d) morte.
7.2 – Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare per iscritto tale decisione alla sede dove si era iscritto ovvero, in caso di soppressione di questa, alla sede nazionale; le dimissioni, con o senza motivazione, sono insindacabili.
7.3 – L’espulsione si ha nel caso di grave violazione dello Statuto ovvero comportamenti giudicati incompatibili con la permanenza nel sodalizio.
7.4 – L’espulsione del socio è deliberata dal Direttivo regionale (ovvero, in mancanza di questo, dal Direttivo nazionale) su proposta del Presidente territorialmente competente o di almeno il 50% dei suoi componenti.
7.5 – Non è ammessa la partecipazione all’Associazione in via temporanea.
Art. 8 – Diritti e doveri del socio
8.1 – Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte le iniziative che l’Associazione pone in essere in relazione allo scopo sociale e a quanto stabilito nella programmazione a livello territoriale.
8.2 – Ogni socio si impegna a rispettare il presente statuto e le decisioni adottate dagli organi dell’associazione; nessun socio può essere remunerato per l’attività svolta.
8.3 – Per le assemblee nazionali, i soci sono convocati in forma collettiva; per le assemblee regionali o comunque territoriali, lo statuto della federazione regionale può prevedere la convocazione collettiva o individuale.
8.4 – I soci maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto a un voto nelle assemblee.
Art. 9 – Le federazioni regionali
9.1 – In ogni regione si costituisce, nelle forme previste dalle leggi regionali, una articolazione funzionale e territoriale dell’Associazione, che assume la denominazione dell’Associazione seguita dal nome della regione; le ulteriori articolazioni locali assumono la denominazione della provincia o del comune ove hanno sede.
9.2 – La federazione regionale rappresenta l’Associazione, nel territorio di competenza, verso i soci e verso i terzi, a tutti gli effetti di legge; nelle more della costituzione della federazione regionale, l’attività dell’Associazione nella regione sprovvista di articolazione è regolata dal presente Statuto.
9.3 – Lo statuto regionale recepisce le regole del presente Statuto, anche per quanto attiene all’organizzazione, adattandole alla singola regione; esso deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Direttivo nazionale, così come le sue eventuali modifiche.
9.4 – Il Direttivo nazionale si riserva il potere di disconoscere le federazioni regionali che abbiano contravvenuto alla disposizione di cui al comma precedente o che non si uniformino alle delibere assunte dagli organi nazionali; per la revoca dell’affiliazione, è necessario il voto unanime dei componenti del Direttivo.
9.5 – La federazione regionale gode di piena autonomia amministrativa, contabile e organizzativa e risponde direttamente delle sue obbligazioni, contrattuali ed extracontrattuali, senza vincolo di solidarietà con la struttura nazionale, tranne espressa pattuizione.
9.6 – La federazione regionale può compiere atti in nome e per conto degli organi nazionali solo con espressa delega.
- – Gli organi
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci e la Consulta dell’economia e dei pubblici servizi.
Art. 11 – L’Assemblea
11.1 – L’Assemblea è l’organo che esprime le linee d’indirizzo generali e strategiche dell’Associazione, la cui attuazione concreta è demandata al Consiglio direttivo; l’Assemblea si può svolgere anche con modalità telematiche, previa identificazione degli aventi diritto a partecipare.
11.2 – L’Assemblea è convocata ogni quattro anni dal Consiglio direttivo e, previo accertamento delle deleghe, si costituisce in congresso e seggio elettorale; è costituita dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee regionali, nelle proporzioni con gli iscritti definite dal Consiglio direttivo; delibera a maggioranza semplice dei voti; elegge i componenti, effettivi e supplenti, degli organi collegiali, previa determinazione del loro numero; valuta l’attività del Consiglio direttivo uscente, anche al fine di promuovere eventuali azioni di responsabilità; stabilisce le linee generali e i programmi d’attività dell’Associazione; su proposta del Consiglio direttivo uscente, o di un quinto della platea congressuale, può modificare il presente Statuto oppure sciogliere l’Associazione.
11.3 – L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo, con delibera votata a maggioranza dei due terzi dell’organismo, qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità.
11.4 – Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci e ciascun socio ha un voto.
11.5 – Ciascun socio può delegare per iscritto altro socio a partecipare all’Assemblea; si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili, e il comma terzo dell’art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017.
Art. 12 – Il Consiglio direttivo
12.1 – Il Consiglio direttivo (o Direttivo nazionale) è l’organo che amministra l’Associazione; approva i bilanci dell’Associazione; elegge il Presidente e il Tesoriere dell’Associazione; provvede alla sostituzione dei probiviri e dei sindaci dimissionari dichiarati decaduti; verifica che l’attività delle federazioni regionali sia conforme alle delibere nazionali; emana regolamenti di attuazione al presente Statuto.
12.2 – Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, con mandato quadriennale, e si riunisce almeno una volta all’anno; in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo procede alla surrogazione ricorrendo a un supplente, nell’ordine stabilito dall’Assemblea.
12.3 – Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità; il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria anche dalla maggioranza dei componenti con richiesta al Presidente, scritta e vincolante.
12.4 – Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio direttivo non possa partecipare a una riunione, egli può delegare altro componente a esprimere il suo voto; la delega deve essere scritta ed è valida per singola riunione.
12.5 – Il Consiglio direttivo delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle funzioni.
Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri
13.1 – Il Collegio dei Probiviri è il collegio arbitrale che decide, secondo equità, sui ricorsi dei soci contro le decisioni assunte dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio direttivo.
13.2 – E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca le riunioni; il Collegio delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei membri.
13.3 – Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere anche sulle vertenze insorte nelle regioni prive di una federazione dell’Associazione.
13.4 – Il socio che intenda ricorrere al Collegio dei Probiviri ha l’onere di inviare al Presidente del Collegio stesso e per conoscenza al Presidente dell’Associazione un ricorso contenente l’esposizione dei fatti e delle ragioni del ricorso, con l’indicazione degli articoli del presente Statuto che si assumono essere stati violati.
Art. 14 – Il Collegio dei Sindaci
14.1 – Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo e alla revisione dei bilanci dell’Associazione, relazionando al Consiglio direttivo e all’Assemblea.
14.2 – E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca le riunioni; il Collegio delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei componenti effettivi.
14.3 – Il Collegio può partecipare con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
14.4 – Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.
Art. 15 – La Consulta dell’economia e dei servizi pubblici
La Consulta dell’economia e dei servizi pubblici, quale organo consultivo, funge da ufficio studi dell’Associazione; fornisce pareri ed elabora ricerche, d’iniziativa o su impulso del Consiglio direttivo.
Art. 16 – Cariche
16.1 – Le cariche dell’Associazione – gratuite e non cumulabili – sono: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
16.2 – Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
16.3 – Le cariche sono incompatibili con cariche in organizzazioni aventi scopi simili, sindacati, associazioni di categoria, partiti e con cariche conferite dal corpo elettorale; la candidatura in competizioni elettorali equivale a dimissioni dalla carica ricoperta.
Art. 17 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere
17.1 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; ha il potere di sottoscrivere contratti e procure, senza necessità alcuna di autorizzazioni e/o ratifiche; ha la competenza esclusiva a sottoscrivere gli atti che impegnano l’Associazione nei confronti delle istituzioni.
17.2 – Il Vice Presidente verbalizza le riunioni e, in caso d’impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce negli adempimenti urgenti.
17.3 – Il Tesoriere predispone i bilanci, preventivi e consuntivi, dell’Associazione, provvedendo anche alla custodia del libro contabile e degli altri documenti e registri; cura e custodisce il registro dei soci; sottoscrive, congiuntamente al Presidente, gli atti aventi contenuto patrimoniale, la relazione annuale sulle attività svolte, nel precedente anno solare e la relazione di accompagnamento dei bilanci.
17.4 – Il Consiglio Direttivo cura e custodisce il registro delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, che sono a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 18 – Strutture di servizio
18.1 – L’Associazione e le singole federazioni regionali possono promuovere, congiuntamente e/o disgiuntamente, la costituzione di organizzazioni di servizio per il migliore perseguimento dei fini statutari.
18.2 – Tali organizzazioni dovranno possedere una propria autonomia giuridica, economica ed organizzativa, nella forma di associazione (anche temporanea di scopo), società cooperativa o impresa sociale.
18.3 – L’Associazione può promuovere, tra i suoi soci lavoratori e pensionati, la costituzione di un’associazione di patronato e di un centro di assistenza fiscale.
18.4 – La costituzione di tali organizzazioni dovrà essere autorizzata dal Consiglio direttivo.
Art. 19 – Bilanci dell’Associazione
19.1 – Il Consiglio direttivo approva i bilanci, preventivi e consuntivi.
19.2 – I bilanci si approvano con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
19.3 – Le entrate sono costituite dalle quote d’iscrizione dei soci, da atti di liberalità, contributi dello Stato, di enti o d’istituzioni pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni e simili, proventi per attività non commerciali e dalle altre entrate previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 4; tali entrate, ai sensi dell’articolo 37 del Codice Civile, costituiscono il fondo comune dell’Associazione.
19.4 – Le uscite devono essere documentate.
19.5 – Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
19.6 – Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, se i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate sono inferiori a euro 220.000,00.
19.07 – Il bilancio deve essere redatto in conformità della modulistica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
19.08 – Il fondo comune o l’eventuale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 – La quota d’iscrizione
20.1 – La quota d’iscrizione annuale all’Associazione è definita dal Consiglio direttivo ed è unica su tutto il territorio nazionale.
20.2 – Il Consiglio direttivo provvede a definire il riparto della quota tra due frazioni, la prima di competenza della direzione nazionale e la seconda stornata alla federazione regionale; quest’ultima può essere ulteriormente ripartita, con delibera del Direttivo regionale, tra due percentuali, una di competenza della sede regionale e l’altra di competenza della sede locale.
20.3 – La quota non è trasmissibile né rivalutabile; in caso di perdita della qualità di socio, non è ripetibile.
Art. 21 – Vincoli finanziari
21.1 – E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali proventi di attività, fondi, avanzi di gestione e/o riserve, a soci e collaboratori, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento di attuazione, siano collegate all’Associazione; tale divieto si applica anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
21.2 – Gli eventuali proventi di attività, avanzi di gestione e le eventuali riserve possono essere impiegati soltanto nelle attività strumentali o comunque connesse alla realizzazione dei fini associativi.
21.3 – L’Associazione non svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici e/o a pagamento nei confronti dei terzi.
21.4 – Le federazioni regionali non possono compiere atti aventi contenuto patrimoniale in nome e per conto degli organi nazionali senza espressa e formale delega del Direttivo nazionale.
Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione e rinvio
22.1 – L’Assemblea dei soci, convocata in forma ordinaria o straordinaria e con il voto di almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentati per delega, può sciogliere l’Associazione; analogamente, l’Assemblea regionale può sciogliere la federazione regionale.
22.2 – In caso di scioglimento, l’Assemblea deve nominare un liquidatore con il mandato di devolvere il fondo comune residuo dell’Associazione ad altra associazione del Terzo Settore, previo pare del Registro nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
22.3 – Non è consentita la trasformazione dell’Associazione né la fusione con altre organizzazioni.
22.4 – Per quanto quivi non previsto, si applicano il codice civile, le leggi in materia di associazioni e i regolamenti di attuazione al presente Statuto.