Etichetta di provenienza del grano della pasta, riso e pomodoro ancora in vigore fino al 31 dicembre 2021

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.
I Ministri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole alimentari e forestali hanno firmato un decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore anche oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento europeo 775 del 2018.

Cosa è indicato sulle etichette italiane per pasta riso e pomodoro

Pasta
Il decreto grano/pasta (DM 26 luglio 2017) prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture

  • Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  • Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Riso
Il provvedimento relativo all’indicazione dell’origine del riso (DM 26 luglio 2017) prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:

  • Paese di coltivazione del riso;
  • Paese di lavorazione;
  • Paese di confezionamento.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia” Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Pomodoro
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia, a norma del DM 16 novembre 2017, devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  • Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
  • Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Origine visibile in etichetta
Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.